CONDIZIONI DI VENDITA


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ART.1 INTRODUZIONE

(1) Microel s.r.l.
(2) via Duca di Pistoia 50, 20014 Nerviano
(3) Numero d’iscrizione del Fornitore presso la locale Camera di Commercio.
(4) Codice Fiscale/Partita IVA 11147480153.
(6) microel@pec.it

Art. 2 DEFINIZIONI

Contratto di vendita Qualsiasi contratto in base al quale il Fornitore trasferisce, o si impegna a trasferire, la proprietà di beni al Professionista e quest’ultimo ne paga, o si impegna a pagarne, il prezzo.

Contratto di servizi Qualsiasi contratto, diverso da un contratto di vendita, in base al quale il Fornitore presta, o si impegna a prestare, un servizio al Professionista e quest’ultimo ne paga, o si impegna a pagarne, il prezzo (Regolamento UE 524/2013, art. 4). Codice del consumo Normativa di riferimento a tutela del consumatore, dettata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come da ultimo modificato (di seguito, per brevità, il “Codice del Consumo”). Per consultare il Decreto Legislativo nella versione in vigore si rinvia al seguente sito:. (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206!vig=

 Professionista Per Professionista s'intende la persona fisica o giuridica che acquista il prodotto o il servizio nell'ambito della propria attività professionale o imprenditoriale

Fornitore Con l’espressione Fornitore si intende la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero, un suo intermediario (art. 3, lettera c, Codice del Consumo).

Produttore, è il fabbricante del bene finito o di una sua componente, come pure il produttore della materia prima, nonché per i prodotti agricoli, del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore e il cacciatore (art. 115, comma 2-bis, Codice del Consumo).

Conformità al Contratto Sono Conformi al Contratto tutti quei beni rispetto ai quali coesistano, se pertinenti, le seguenti circostanze: i) siano idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; ii) siano conformi alla descrizione fatta e possiedano le qualità del bene presentato come campione o modello; iii) presentino qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il Professionista può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura; iv) siano altresì idonei all’uso particolare voluto dal Professionista e da questi portato a conoscenza del Fornitore al momento della conclusione del Contratto e che il Fornitore stesso abbia accettato anche per fatti concludenti (art. 129, comma 2, Codice del Consumo).

Bene difettoso Un bene è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il bene è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l’uso al quale il bene può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il bene è stato messo in circolazione. Un bene non può considerarsi difettoso per il solo fatto che un ulteriore suo perfezionamento sia stato messo in commercio in qualunque tempo. Un bene è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente da altri esemplari della medesima serie (art. 117, Codice del Consumo)

ART. 3 OGGETTO DEL CONTRATTO
Con il Contratto il Fornitore vende e il Professionista acquista i beni e/o servizi offerti. I citati beni e/o servizi sono disponibili sul Sito, alla pagina web www.microel.biz, che riproduce il catalogo dei beni e/o servizi offerti dal Fornitore. Tali beni e/o servizi sono raffigurati/rappresentati sul Sito in modo accurato, evidenziando le relative caratteristiche. Tuttavia, il Fornitore non può garantire una puntuale ed esatta corrispondenza tra la reale consistenza dei beni e/o servizi promossi online e la relativa rappresentazione sul monitor del Professionista.

ART. 4 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si riterrà concluso solo dopo l’invio via mail della conferma d’ordine da parte del Fornitore al Professionista. In caso di dubbi o chiarimenti sull’ordine contattare il numero di telefono +390331535178  /  +390331532569  oppure info@microel.biz

Art. 5 OBBLIGO DI PAGAMENTO
Il Professionista si impegna a pagare il prezzo richiesto per i beni e/o servizi acquistati, secondo i tempi e le modalità concordati.

I prezzi dei beni/servizi, come ogni altro onere/spesa inerente all’invito ad offrire, sono espressi in Euro.

I prezzi indicati sono franco magazzino.

I costi di spedizione, come gli eventuali oneri accessori, quali lo sdoganamento, se presenti, pur non ricompresi nel prezzo di vendita, saranno indicati e calcolati dal Fornitore nella procedura di acquisto, prima dell’invio della conferma d’ordine, e puntualmente specificati nel riepilogativo dell’ordine stesso (ricevuta d’ordine) in caso di pagamento anticipato.

I costi di spedizione potranno essere definiti dopo, oppure pagati direttamente dal Professionista (porto assegnato).

ART. 6 CONSEGNA DEI BENI
Il Fornitore assicura l’elaborazione e l’evasione dell’ordine senza ritardo.

I termini di consegna, a qualunque titolo definiti con il Cliente, sono meramente indicativi. In caso di ritardo nella consegna il Fornitore viene sollevata da qualsiasi responsabilità ed il Professionista non avrà diritto di risolvere, anche solo parzialmente, il contratto e/o di recedere dallo stesso, né di pretendere il risarcimento dei danni eventualmente subiti o di sospendere i pagamenti.

In caso di vendita franco fabbrica (inteso come trasporto a carico del cliente), decorsi giorni 5 lavorativi dal mancato ritiro della merce, il Fornitore avrà la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto, da parte del Fornitore al risarcimento del danno subito. In tal caso, le somme eventualmente pagate dal committente potranno essere trattenute dal Fornitore a titolo di risarcimento danni.

ART.7 ARCHIVIAZIONE ORDINE
Ai sensi dell’art. 12 D.lgs. 70/2003, nonché degli artt. 50-51 Codice del consumo, si informa il Professionista che ogni suo ordine inviato online verrà conservato e archiviato in formato digitale e/o cartaceo presso il Fornitore, secondo adeguati criteri di riservatezza e sicurezza. Per eventuali copie o altre richieste in proposito il Professionista è invitato a contattare il Fornitore al seguente recapito 0331535178.

Il Professionista è invitato ad archiviare sul proprio dispositivo, in appropriato formato digitale, tanto la Ricevuta d’ordine, quanto la Conferma spedizione inviate dal Fornitore, come le presenti Condizioni generali di vendita online, stampandole in ogni caso.

ART. 8 TUTELA KNOW-HOW CONFIDENZIALITA’
Il Fornitore è e rimane esclusivo titolare dei diritti di proprietà industriale e del know-how incorporati nei Prodotti e nei Servizi. I firmware incorporati nel Prodotto, compresi gli aggiornamenti (di seguito anche i “Software”) sono sempre concessi solo in licenza d’uso temporanea, revocabile in qualsiasi momento a fronte del tentativo di decriptarlo o di un uso scorretto o illegale da parte del Professionista. Il Professionista si impegna a mantenere riservata ogni informazione tecnica e commerciale ed ogni altro dato di natura confidenziale di cui venisse a conoscenza nel corso del rapporto contrattuale. Allo stesso modo sono oggetto di uguale riservatezza tutti i documenti tecnici o commerciali, i disegni, i progetti che il Fornitore dovesse comunicare al Professionista nell’esecuzione del contratto.
Nel caso in cui terzi coinvolgessero il Fornitore in azioni giudiziarie relative ad informazioni e/o dati forniti dal Professionista al Fornitore in violazione del loro diritto di proprietà industriale o del know-how o di marchi e/o brevetti, il Professionista dovrà mantenere indenne e manlevare Micreol  da ogni richiesta di terzi a titolo di risarcimento e da ogni costo diretto e/o indiretto, spese legali comprese, da essa derivante.

ART. 9 GARANZIE E RIPARAZIONI
È garantita la Conformità dei beni al Contratto entro il termine biennale (24 mesi) dalla loro consegna per le componenti prodotte direttamente da Microel, per tutta la restante componentistica la garanzia è 12 mesi dalla consegna. Per consegna fa fede la data riportata sul documento di vendita

In assenza di Conformità dei beni al Contratto, il Professionista potrà chiedere, alternativamente e senza spese, la riparazione o la sostituzione del bene acquistato, ovvero, una riduzione del prezzo, o la risoluzione del Contratto, a meno che la richiesta non sia oggettivamente impossibile da soddisfare, o risulti eccessivamente onerosa per il Fornitore ai sensi dell’art. 130, comma 4, Codice del consumo. Qualora la riparazione e la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose, o il Fornitore non abbia provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro i termini convenuti o, infine, la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata abbiano arrecato notevoli inconvenienti al Professionista, questi potrà chiedere, a sua scelta, una riduzione del prezzo o la risoluzione del Contratto.

Il Professionista decade da ogni diritto connesso alla Conformità dei beni al Contratto qualora non denunci il difetto di conformità lamentato al Fornitore entro 2 mesi (due mesi) dalla data della sua scoperta. Non richiesta se il Fornitore abbia espressamente riconosciuto il difetto, o lo abbia coscientemente occultato, la denuncia dovrà specificare la non conformità riscontrata, nonché almeno una fotografia del bene in oggetto, il tutto accompagnato da ricevuta fiscale del Fornitore comprovante l’avvenuto acquisto.

Il Professionista dovrà far pervenire la denuncia, e relative richieste, alternativamente ad uno dei seguenti recapiti: i) via Duca di Pistoia 50,20014 Nerviano (MI) per comunicazioni via Raccomandata A/R; ii) ovvero, tramite PEC, alla seguente casella di posta certificata microel@pec.it. Ricevuta la denuncia/richiesta e relativa documentazione, il Fornitore valuterà la non conformità denunciata e, dopo avere effettuato i preliminari accertamenti del caso, autorizzerà, o meno, la restituzione del bene fornendo all’Acquirente un “Codice reso”, spedito via e-mail all’indirizzo fornito in fase di trasmissione dell’ordine. L’autorizzazione a restituire il bene non costituisce comunque riconoscimento della non conformità, la cui esistenza sarà appurata solo successivamente alla restituzione del bene. Il bene stesso - di cui il Fornitore abbia autorizzato la restituzione - dovrà essere reso all’indirizzo espressamente indicato, unitamente a copia dell’autorizzazione alla restituzione recante il “Codice reso”.

Qualora il Fornitore sia tenuto a rimborsare, in tutto o in parte, al Professionista il prezzo pagato, il rimborso verrà effettuato, ove possibile, mediante il medesimo mezzo di pagamento utilizzato all’atto di acquisto del bene, o, in alternativa, mediante bonifico bancario. Sarà onere del Professionista comunicare al Fornitore, già in sede di denuncia/richiesta, gli estremi bancari per effettuare il bonifico a suo favore e per far sì che il Fornitore sia messo nella condizione di poter restituire la somma dovuta.

Durante il periodo di garanzia, il Fornitore fornisce un servizio di riparazione alle condizioni successivamente descritte e, in alcuni casi valutati a suo insindacabile giudizio, di sostituzione dei prodotti.

La garanzia non comprende quanto segue:

  • Errori o danni derivanti da uso improprio del prodotto (incluso l'utilizzo di qualsiasi capacità o altra potenzialità, diversa da quella prevista da Microel), incidente, modifica, inadeguato ambiente fisico (sia di immagazzinamento che di utilizzo) od operativo o inappropriata manutenzione.
  • Danni e rotture verificatesi in occasione di trasporti (ove non siano a carico di Microel) o dovute a dolo, incuria, imperizia o negligenza inclusi eventuali danni provocati da tensioni di alimentazione errate, da sbalzi di tensione di alimentazione o da sorgenti di alimentazione errate.
  • Danni causati da prodotti per i quali Microel non è direttamente responsabile ovvero prodotti procurati o forniti da Microel su specifica richiesta del Cliente
  • Funzionamento ininterrotto o privo di errori del prodotto.

ART. 10 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’
Il Fornitore non è responsabile per la mancata o ritardata esecuzione del Contratto qualora ciò dipenda da disservizi imputabili a cause di forza maggiore, caso fortuito, o comunque non imputabili al Fornitore. Salve le ipotesi di cui all’art. 1229 Cod. Civ., nessun risarcimento spetterà, di conseguenza, al Professionista, che avrà unicamente diritto all’integrale restituzione del prezzo e degli eventuali oneri accessori corrisposti.

Il Fornitore - dimostrata l’adozione di tutte le possibili cautele in base all’ordinaria diligenza, all’esperienza, come alla miglior scienza del momento in tema di sicurezza delle transazioni online - non assume alcuna responsabilità per eventuali usi fraudolenti, illeciti o irregolari delle carte di credito, assegni o altri mezzi di pagamento, imputabili a condotte dolose o negligenti del Professionista rispetto agli obblighi di custodia e di tempestiva informazione all’emittente dei citati mezzi di pagamento.

Il Professionista è tenuto al rispetto a normative dell'amministrazione locale o di altri organi di controllo in merito a diritti di pubblicità o altro. Al riguardo il fornitore declina qualsiasi responsabilità

Il Fornitore non è responsabile di danni arrecati al Professionista  nel caso in cui la merce fornita sia utilizzata in maniera diversa da quanto indicato nelle istruzioni di utilizzo.

Art. 11 RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
Il Produttore è responsabile per danni cagionati dai difetti dei beni promossi/ceduti. Ai sensi dell’art. 116 Codice del consumo, sarà il Fornitore ad essere responsabile del danno cagionato da difetto del bene venduto, qualora ometta di comunicare al danneggiato, entro tre mesi dalla richiesta di cui al seguente terzo comma, l’identità e il domicilio del Produttore, o dell’intermediario che gli abbia fornito il bene in questione.

Il danneggiato potrà chiedere il risarcimento dei danni cagionati dalla morte o da lesioni personali, ovvero dalla distruzione o deterioramento di una cosa diversa dal bene difettoso, purché normalmente destinata all’uso o consumo privato e in tal senso utilizzata dal danneggiato. In quest’ultima ipotesi, ai sensi dell’art. 123 del Codice del consumo, il danno a cosa diversa dal bene difettoso sarà risarcibile solo nella misura eccedente la somma di € 387,00 (trecento-ottantasette-euro). In ogni caso spetterà al danneggiato provare tanto il difetto, quanto il danno, come anche la necessaria connessione causale tra difetto e danno subito.

La richiesta del danno, redatta esclusivamente per iscritto, dovrà specificare puntualmente il bene che ha cagionato il danno, nonché la data e il luogo del relativo acquisto. Inoltre, se ancora esistente, sarà onere del danneggiato offrire in visione il bene in questione, secondo le indicazioni impartite dal Produttore, o Fornitore, ovvero da terzi da questi indicati.

Il risarcimento del danno sarà escluso qualora il danneggiato, pur consapevole del difetto del bene e degli annessi pericoli, ciò nonostante vi si sia volontariamente esposto. In presenza di colpa del danneggiato - che usando l’ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare il danno subito - il risarcimento richiesto verrà escluso o ridotto in proporzione alla gravità della colpa imputabile alla vittima.

È da escludersi qualsiasi responsabilità per le conseguenze derivanti da bene difettoso qualora il difetto stesso sia imputabile alla conformità del bene ad una norma giuridica imperativa, o altro provvedimento vincolante, ovvero se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il bene sia stato messo in circolazione, non permetteva ancora di considerarlo difettoso.

Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il puntuale pagamento dei beni e/o servizi, ai sensi dell’Art. 6 delle presenti Condizioni generali di vendita, come il pagamento di ogni ulteriore onere e/o impegno, hanno carattere di obbligazioni essenziali del Contratto.

Ove non giustificato da caso fortuito o forza maggiore, l’inadempimento delle predette obbligazioni, comporterà l’automatica risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 cod. civ., senza necessità di pronuncia giudiziale.

 ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI
Il Fornitore tutela i dati personali , garantendo la piena conformità del loro trattamento alla normativa di riferimento e, nella specie, al Regolamento 679/2016 (1) nonché alle pertinenti norme nazionali (Cod. Privacy, come da ultimo modificato dal D.lgs 101/2018).

Rinviando, per i dettagli, all’Informativa sul trattamento dei dati personali sito web e connessa Informativa estesa sull’uso dei cookie, si anticipa come i dati personali acquisiti direttamente e/o indirettamente tramite il Sito, verranno raccolti e trattati in forma telematica/informatica, e se del caso cartacea, con le seguenti principali finalità: i) registrare l’ordine; ii) procedere all’esecuzione del Contratto e relative comunicazioni; iii) adempiere agli obblighi di legge; iv) gestire i rapporti commerciali per meglio espletare i servizi richiesti. La corretta e tempestiva comunicazione dei dati personali del Professionista è condizione necessaria per una puntuale esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, che, in difetto, non potrà dar corso all’ordine.

 ART. 14 COMUNICAZIONI E RECLAMI

Per ogni richiesta si prega di fare riferimento ai seguenti recapiti:

Microel s.r.l.

via Duca di Pistoia 50, 20014 Nerviano (MI)

Codice Fiscale/Partita IVA 11147480153

 microel@pec.it

Le comunicazioni ufficiali indirizzate al Fornitore, come gli eventuali reclami saranno validi solo se inviati tramite Raccomandata A/R in via Duca di Pistoia 50, 20014 Nerviano, oppure, inoltrati tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) microel@pec.it.

Il Professionista indica in sede di registrazione al Sito, o al più tardi nel modulo di conferma d’ordine, la propria residenza o domicilio, i relativi recapiti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica presso cui saranno inviate le comunicazioni del Fornitore.

ART. 15  FRUIBILITA’ DEL SITO
Il Sito e relativi servizi, sono fruibili in lingua italiana.

Le presenti Condizioni generali di vendita sono disponibili in italiano. Qualora tradotte in altre lingue, l’unica versione facente fede sarà quella in italiano. Quanto ai soli diritti inderogabili, indipendentemente dalla lingua facente fede, prevarrà in ogni caso l’interpretazione più favorevole al consumatore finale.

Accessibile da computer, tablet, smartphone o altri device, ovunque ubicati, il Sito promuove beni e/o servizi destinati prevalentemente al mercato nazionale.

ART. 16 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Ogni controversia tra Fornitore ed Professionista inerente al Contratto, e relativa esecuzione, sarà regolata dalla legge italiana ed amministrata, salvo deroghe, nel foro di Busto Arsizio (VA). Al Professionista saranno garantiti, in ogni caso, i diritti conferiti dalle inderogabili norme a protezione dei consumatori vigenti nel relativo paese di residenza e/o domicilio.

Per le norme di riferimento quanto a foro competente e legge applicabile al Contratto si rinvia all’art. 66 bis del Codice del consumo, all’art.18 del Reg. UE 1215/2012, all’art. 6 del Reg. UE 593/2008, come, infine, agli artt. 3 e 57 della Legge n. 218/1995.

ASSISTENZA
Il nostro servizio di assistenza è attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, festivi e giorni di chiusura esclusi. Gli orari del servizio assistenza potrebbero subire delle variazione nei periodi di vacanza estiva e natalizia. L’assistenza verrà garantita in base all’urgenza del problema segnalato.

Contatti telefonici:
+390331535178
+390331532569

Contatti e-mail:

  • assistenza@microel.biz
  • cardwash@microel.biz